Ufficio Esportazione

Avviso 21/10/2026: solo per la settimana che va dal 26 al 30 ottobre, la vidimazione delle Autocertificazioni di Arte Contemporanea si effettuerà il martedì 27 con convocazione entro lunedì 26 tramite mail.

La vidimazione delle Autocertificazioni di Arte Contemporanea si effettua solo il giovedì con le seguenti modalità:
Le richieste vanno caricate nel sistema entro il martedì e i richiedenti saranno convocati entro il mercoledì mattina tramite mail, eventuali ulteriori richieste inserite sul sistema SUE dopo la convocazione saranno prese in carico e lavorate entro il giovedì successivo.

 

A decorrere dal 7 luglio 2026 sono stati attivati i nuovi codici TARIC relativi ad alcune categorie della piattaforma TRACES/ICG. È possibile consultarli qui.

 


Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità ed Arte di Napoli 

Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito 1
tel. 0815808280/0815808278
PEO: sabap-na.espovi@cultura.gov.it
PEC: sabap-na.ue@pec.cultura.gov.it

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00
(le Autocertificazioni di Arte Contemporanea si effettuano il giovedì dalle ore 9:15 alle ore 13:30)

Direttore:
dott. Alessio Cuccaro
alessio.cuccaro@cultura.gov.it
Curriculum Vitae
Ordine di servizio

Assistenti amministrativi:
Lorena Bruno
lorena.bruno@cultura.gov.it

Sara De Franco
sara.defranco@cultura.gov.it

Valeria Fabrizio
valeria.fabrizio@cultura.gov.it

Segreteria e supporto amministrativo (Ales):
Stefano Moscatelli

Finalità

L’ufficio è preposto al controllo delle opere d’arte e dei beni librari in entrata ed in uscita dal territorio italiano, ai sensi della legislazione vigente (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, D.lgs.22/01/2004, n. 42; Regolamento CEE n. 3911/92).
Per esportazione/importazione si intende rispettivamente l’uscita dal territorio dell’Unione Europea o l’entrata nello stesso; per spedizione si intende l’entrata/uscita dell’opera in/dall’Italia entro l’ambito doganale dell’Unione Europea.
Il territorio doganale europeo è definito dal Codice Doganale Europeo, art. 3.

Importante

A far data dal 28 giugno 2025, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrerà in funzione il sistema europeo per l’importazione di beni culturali (ICG – import cultural goods), relativo all’introduzione e importazione di beni culturali dai Paesi terzi (non UE), con riferimento alle categorie di beni di cui alla parte B e C dell’Allegato al Regolamento stesso. A tale Regolamento, ha fatto seguito il Regolamento di esecuzione della Commissione 2021/1079 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) 2019/880.

Al riguardo, si comunica che per gli operatori stabiliti nel territorio doganale dell’Unione europea è possibile richiedere alle autorità competenti, che per l’Italia sono gli uffici esportazione sotto individuati, la registrazione alla piattaforma TRACES NT, che ospita il sistema europeo per l’importazione dei beni culturali ICG, al seguente link.
Per potersi registrare alla predetta piattaforma, gli operatori dovranno, in via preliminare, procedere alla creazione di un proprio account europeo EU login, al seguente link

Una volta creato il proprio EU login account, l’operatore dovrà richiedere un ruolo in TRACES NT per avere accesso al sistema e attendere la convalida della sua richiesta di registrazione da parte dell’autorità competente. Il ruolo definisce cosa è possibile fare nel sistema.

I diversi ruoli possibili per ICG sono i seguenti:

  • Operatore – Titolare dei beni (holder of the goods)[1]: persona o ente che ne è proprietario o che ha un diritto di disposizione simile su di essi o che ne ha il controllo fisico. Si tratta di coloro i quali devono presentare istanza di licenza per l’importazione di beni culturali, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento 2019/880, o effettuare la dichiarazione dell’importatore, ai sensi dell’articolo 5 del predetto Regolamento. Per tale tipologia di operatore, al fine di poter procedere con la richiesta di registrazione nel sistema, è necessario essere in possesso del codice EORI[2]. Una volta effettuata la registrazione, tale categoria di operatore potrà richiedere all’autorità competente il rilascio della licenza di importazione (ICGL), per i beni di cui alla parte B dell’Allegato al Regolamento 2019/880, e presentare la dichiarazione (statement) dell’importatore (ICGS), per i beni di cui alla parte C dell’Allegato al predetto Regolamento.
  • Operatore – Beneficiario dell’esenzione (Exemption beneficiary): ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, paragrafo 4, lettere b) e c) del Regolamento  2019/880 e degli articoli 2 “Custodia” e 3 “Ammissione temporanea a fini formativi, scientifici o di ricerca” del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079,  possono chiedere la registrazione nel ruolo di  “beneficiari dell’esenzione” i soggetti pubblici, semi-privati e privati senza scopo di lucro (a titolo esemplificativo musei, università, archivi, biblioteche, fondazioni etc.) che sono considerati affidabili dall’autorità competente e che possono quindi beneficiare dell’esenzione dal richiedere una licenza di importazione o dal presentare una dichiarazione dell’importatore quando l’importazione avviene per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 sopracitati. Per tale tipologia di operatore, il possesso del codice EORI è facoltativo. Una volta ottenuta la convalida della propria richiesta di registrazione, tale categoria di operatore potrà svolgere le seguenti attività nel sistema:
  1. Fruire della sopracitata esenzione dal richiedere e ottenere una licenza di importazione o dal presentare una dichiarazione dell’importatore, nei casi delle importazioni temporanee per le finalità di cui agli articoli 2 “Custodia” e 3 “Ammissione temporanea a fini formativi, scientifici o di ricerca” del Regolamento 2021/1079.  In tal caso l’ente  in questione  dovrà effettuare all’interno del sistema elettronico una descrizione generale (general description) dei beni importati (ICGD)[3].
  2. Richiedere la licenza di importazione (ICGL) o presentare una dichiarazione (statement) dell’importatore (ICGS), se le finalità dell’importazione sono diverse da quelle per cui è consentita l’esenzione
  • Autorità competente (Competent authority): sono le autorità competenti alla convalida delle richieste di registrazione nel sistema ICG ricevute dagli operatori
    1. Operatore –Titolare dei beni;
    2. Operatore –Beneficiario dell’esenzione), nonché al rilascio delle licenze di importazione.
    Dette autorità sono state individuate negli uffici esportazione oggetti d’arte e antichità di Venezia, Milano, Torino, Roma e Napoli presso le rispettive Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP).
  1. Con riferimento alle richieste di registrazione pervenute dagli operatori delle diverse regioni italiane che non rientrano nel ruolo di beneficiario dell’esenzione, non è necessario selezionare l’ufficio esportazione (autorità competente) a cui indirizzare la richiesta di registrazione all’interno del sistema. Le validazioni delle registrazioni da parte degli uffici esportazione avverranno secondo la seguente ripartizione territoriale:
    Ufficio esportazione di Torino: Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Sardegna.
    Ufficio esportazione di Venezia: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia.
    Ufficio esportazione di Milano: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana.
    Ufficio esportazione di Roma: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise.
    Ufficio esportazione di Napoli: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Ogni ufficio esportazione dovrà quindi convalidare solo le richieste relative alle regioni assegnate.

2. Con riferimento alle richieste di registrazione pervenute dagli operatori delle diverse regioni italiane che hanno le caratteristiche per registrarsi con il ruolo di beneficiari dell’esenzione, in tal caso, l’operatore deve selezionare l’ufficio esportazione a cui indirizzare la richiesta di registrazione nel sistema secondo la ripartizione territoriale di cui sopra.

In caso di difficoltà incontrate durante la registrazione, o per conoscere lo stato di avanzamento della propria richiesta di registrazione, gli operatori dovranno rivolgersi agli uffici esportazione sopra individuati, in quanto competenti alla validazione delle richieste di registrazione secondo la sopra citata suddivisione territoriale.

Una volta effettuata la registrazione nel sistema ICG, l’operatore potrà liberamente scegliere, di volta in volta,  l’ufficio esportazione (tra quelli sopra designati) con cui svolgere le procedure di importazione dei beni culturali, in base ai Regolamenti europei 2019/880 e 2021

Qui è possibile scaricare il manuale utente della piattaforma TRACES.

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